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Aumento bollo auto 2015: le agevolazioni

Aumento bollo auto 2015: le agevolazioni

Per il 2015 è previsto un aumento bollo auto che può raggiungere il 12%; non pagare le imposte automobilistiche può far incorrere in pesanti sanzioni, ma non tutti sanno che esistono alcune categorie di veicoli e automobilisti che hanno diritto a riduzioni o addirittura esenzioni.

Non devono pagare il bollo per 5 anni dalla prima immatricolazione tutti gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori azionati con motore elettrico; dopo il quinto anno la tassa che si dovrà pagare per le auto elettriche sarà comunque pari ad un quarto dell’importo previsto per i veicoli a benzina corrispondenti (motocicli e ciclomotori invece dopo il quinto anno versano il bollo per intero).

Le vetture e i veicoli omologati per circolare esclusivamente con alimentazione a gas metano o GPL e conformi alle direttive europee sulle emissioni inquinanti sono soggetti al pagamento di un quarto delle tasse automobilistiche previsto per i veicoli a benzina corrispondenti.

I veicoli storici rappresentano un’altra categoria di mezzi che non verrà colpita dall’aumento bollo auto, infatti godono di agevolazioni fiscali che variano in base alla loro età.

I veicoli storici con più di 30 anni sono esenti automaticamente (cioè non è necessario presentare alcuna domanda né iscriversi al registro storico) dal pagamento del bollo, ma se vengono posti in circolazione su aree pubbliche è necessario il pagamento di una tassa di circolazione pari a 28,40 € per le auto e 11,36 € per i motoveicoli.

I veicoli ultraventennali dotati di particolare interesse storico e collezionistico sono esentati dal pagamento del bollo solo se il proprietario ha ottenuto l’attestato di storicità rilasciato dall’ASI (Auto-moto Club Storico Italiano) o, solo per i motoveicoli, dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).

Non devono pagare la tassa automobilistica i veicoli (con limitazione di cilindrata a 2000 cc per le vetture a benzina e 2800 cc per quelli a diesel) destinati alla mobilità dei portatori di handicap o degli invalidi. L’esenzione può essere richiesta sia per il veicolo condotto dallo stesso portatore di handicap o invalido, sia per il veicolo utilizzato per il suo accompagnamento, ma viene concessa per un solo mezzo, la cui targa deve essere indicata alla presentazione della domanda.

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