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Affitti: tutto sul contratto locazione turistica

Affitti: tutto sul contratto locazione turistica

Agosto è il classico mese delle ferie, un periodo atteso da tutti con trepidazione per poter godere finalmente del proprio tempo libero; con le tante seconde case acquistate ai tempi del boom del mattone che vengono concesse in locazione dal proprietario proprio nel periodo estivo, è giusto fare chiarezza sul contratto locazione turistica.

Prima di entrare nel dettaglio, ricordiamo che il pagamento del canone è permesso in contanti fino al limite dei 1.000 euro; per il pagamento del canone, Assoedilizia consiglia il pagamento tramite posta o banca che prelevano la cedolare secca del 10% come ritenuta a titolo di imposta sostitutiva.

Vediamo ora in quali circostanze è possibile stipulare un contratto locazione turistica: questo tipo di contratto è possibile solo se la locazione è effettuata esclusivamente per finalità turistiche (quindi viaggi, soggiorni per svago, villeggiatura, istruzione, cura, interessi religiosi e ogni altra causa non utilitaria).

La locazione turistica è esclusa dalla legge 431/1998, quindi è regolata unicamente dal codice civile, ma necessita comunque di un contratto con il requisito della forma scritta; Confedilizia ha preparato due modelli di contratto locazione turistica: il “contratto casa vacanze” per i soggiorni più lunghi e il “contratto week-end” per quelli brevi.

Il contratto casa vacanze regola la durata della locazione, la disdetta del contratto, l’utilizzo di eventuali spazi accessori (ad esempio il posto auto o la cantina) l’entità del canone, del deposito cauzionale e delle spese accessorie. Nel contratto il conduttore dichiara il motivo esclusivamente turistico del contratto e indica la sua residenza abituale.

Il contratto week-end regola l’entità del canone e del deposito cauzionale e la pattuizione forfetaria delle utenze; anche in questo caso il conduttore specifica espressamente il motivo turistico e in più accetta che l’appartamento è privo della biancheria da bagno e da letto e che provvederà al riordino quotidiano della casa (per evitare di ricader nella fattispecie dell’attività di affittacamere).

L’inquilino è comunque sempre responsabile dei danni che possono verificarsi all’immobile di cui ha l’obbligo di custodia, quindi sarebbe cosa buona che insieme al proprietario, prima di siglare il contratto, venga fatto un controllo dello stato dell’immobile stesso , dei mobili e degli elettrodomestici; anche la previsione di un verbale di consegna potrebbe essere una buona idea.

Se la locazione è superiore ai 30 giorni, il proprietario deve denunciarlo entro le 48 ore successive alla consegna dell’appartamento all’Autorità locale di pubblica sicurezza utilizzando il modulo di “cessione di fabbricato” (scaricabile dal sito della Polizia) che può essere consegnato di persona o attraverso raccomandata.

In caso di contratto di locazione turistica a favore di un cittadino extraeuropeo, la denuncia va eseguita a prescindere dalla durata, utilizzando un modulo specifico che va richiesto agli uffici dell’Autorità locale di sicurezza.

Sul contratto va apposta la marca da bollo da 10,33 euro e se la locazione supera i 30 giorni di durata (anche se prevede più periodi la cui somma supera i 30 giorni) è necessario procedere alla registrazione; entrambi gli oneri, salvo diversi accordi contrattuali, sono a carico delle parti per la metà.

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